delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti Nessuna disposizione della presente Parte pregiudica il diritto di ciascuno degli Stati contraenti di concordare in qualunque momento di giungere alla soluzione, con un mezzo pacifico di loro scelta, di una controversia tra di loro insorta relativa all'interpretazione od all'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art280 · fonte su Normattiva