[1]Articolo XIX.

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichera' la Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detta Parte, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artxix · fonte su Normattiva