[1]Articolo XIX.
[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichera' la Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del quindicesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di detta Parte, del suo strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
