[1]Articolo XX.
[2]I depositari informeranno le Parti contraenti:
- a)delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformita' agli articoli XVI, XVII, XVII e XXI, e
- b)della data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore, in applicazione dell'articolo XIX.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
