[1]Articolo XX.

[2]I depositari informeranno le Parti contraenti:

  • a)delle firme della presente Convenzione e del deposito degli strumenti di ratifica, di adesione e di denuncia in conformita' agli articoli XVI, XVII, XVII e XXI, e
  • b)della data in cui la presente Convenzione entrera' in vigore, in applicazione dell'articolo XIX.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;305~artxx · fonte su Normattiva