TERRITORIALE 1. La presente Convenzione potra' essere estesa, interamente o con le modifiche necessarie, alle parti del Regno dei Paesi Bassi situate al di fuori dell'Europa, qualora esse prelevino imposte sostanzialmente analoghe a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avra' effetto a partire dalla data, con le modifiche e alle condizioni, ivi comprese quelle concernenti la cessazione di applicabilita', che saranno stabilite di comune accordo mediante scambio di note diplomatiche, o seguendo ogni altra procedura conforme alle dispozioni costituzionali dei due Stati. 2. A meno che non sia diversamente convenuto, quando la Convenzione avra' termine, essa cessera' di applicarsi alle parti del Regno dei Paesi Bassi alle quali sia stata estesa in base al presente Articolo.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;305~art29 · fonte su Normattiva