1. L'Agenzia avra' il diritto di installare e mettere in funzione sistemi di telecomunicazioni sul terreno. L'Italia adottera' adeguate misure amministrative par agevolare l'installazione da parte dell'Agenzia, ed il funzionamento di tali sistemi di telecomunicazione in conformita' con le leggi ed i regolamenti nazionali, ed in particolare provvedera' affinche' siano rilasciate in tempo debito le necessarie autorizzazioni per l'installazione ed il funzionamento di antenne fisse e mobili ed altro equipaggiamento relativo alle comunicazioni via satellite. 2. Tutte le comunicazioni ufficiali indirizzate all'Agenzia, o a qualsiasi membro del personale dell'Agenzia, e tutte la comunicazioni ufficiali esterne dell'Agenzia, in qualsiasi maniera e sotto qualsiasi forma siano esse trasmesse, non subiranno limitazioni di alcun genere ne' interferenze con la loro riservatezza. Tale protezione sara' estesa senza che cio' sia limitato alla presente enumerazione, a pubblicazioni, nastri magnetici, dischi ottici, floppy disc, filmati e diapositive, pellicole cinematografiche e sonore.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art10 · fonte su Normattiva