' per pregiudizi o danni 1. L'Agenzia e' responsabile di ogni pregiudizio o danno derivante dalle sue attivita' in Italia. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione; tale responsabilita' sara' disciplinata dalla legge italiana e non pregiudichera' qualsiasi diritto contrattuale di ricorso dell'Agenzia. 2. L'Agenzia riterra' l'Italia senza colpa per ogni reclamo derivante da danni causati a parti terze.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art12 · fonte su Normattiva