' per pregiudizi o danni 1. L'Agenzia e' responsabile di ogni pregiudizio o danno derivante dalle sue attivita' in Italia. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione; tale responsabilita' sara' disciplinata dalla legge italiana e non pregiudichera' qualsiasi diritto contrattuale di ricorso dell'Agenzia. 2. L'Agenzia riterra' l'Italia senza colpa per ogni reclamo derivante da danni causati a parti terze.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
