e giurisdizione applicabile 1. Fatte salve le disposizioni dell'Annesso I alla Convenzione e di ogni Accordo Complementare pertinente tra l'Italia e l'Agenzia in conformita' con l'Articolo XXVIII dell'Annesso I alla Convenzione o in virtu' dell'attuazione dell'Articolo XIX della Convenzione, le attivita' dell'Agenzia in Italia saranno disciplinate dalla legge italiana. Qualora le condizioni di impiego di un impiegato dell'Agenzia non siano disciplinate dal Regolamento del personale dell'Agenzia, esse saranno soggette alla legislazione italiana. 2. L'Italia cerchera' di non adottare qualsiasi azione che possa intralciare le attivita' dell'Agenzia come definite dalla Convenzione e nel presente Accordo. 3. Se l'Italia o coloro che agiscono per suo conto debbono tuttavia prevedere misure che potrebbero interferire con le attivita' dell'Agenzia o pregiudicare lo stato o la potenziale espansione dei servizi, l'Italia si impegna a preventivamente consultare l'Agenzia e ad agire in modo tale che non incidano sui diritti dell'Agenzia come stabiliti nel presente Accordo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art14 · fonte su Normattiva