ARTICOLO VII PERSONALITA' GIURIDICA Sezione 10

  • a)Il Governo riconosce che l'Unione Latina e' una organizzazione intergovernativa, con personalita' giuridica internazionale e che il suo Ufficio di Roma ha capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.
  • b)La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non puo' essere chiamata in causa in conseguenza dell'attivita' dell'Unione Latina sul territorio italiano, di atti o omissioni dell'Unione Latina o di suoi rappresentanti che agiscano o si astengano dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Se tuttavia viene chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, essa ha diritto di ricorso nei confronti dell'Unione Latina.
  • c)L'Unione Latina e' responsabile per i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Tale responsabilita' e' disciplinata dal diritto italiano. L'Unione Latina libera l'Italia dalle responsabilita' di richieste di risarcimento in caso di danni prodotti a terzi. L'Unione Latina stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artvii · fonte su Normattiva