1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o attuazione del presente Accordo che non potesse essere risolta per mezzo di una negoziazione diretta tra le Parti potra' essere sottoposta dall'una o dall'altra Parte ad un Tribunale di Arbitrato per la soluzione, conformemente alle condizioni dei paragrafi 2 a 6 dell'Articolo XVII della Convenzione ed a eventuali norme addizionali promulgate al momento della presentazione. Qualora l'una e l'altra Parte intendano sottoporre una controversia ad un Tribunale Arbitrale, esse notificano l'altra Parte al riguardo. 2. In tutti i casi che non possono essere decisi in base alle disposizioni del presente Accordo o della Convenzione, sara' applicabile la legislazione italiana.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art35 · fonte su Normattiva