del terreno L'Italia effettuera' a sue spese il necessario lavoro di preparazione sul terreno di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 1 in vista della realizzazione di ulteriori costruzioni. I servizi che dovranno essere forniti dall'Italia al riguardo sono illustrati all'Annesso II del presente Accordo. L'Italia inoltre a sue spese effettuera' con sollecitudine i lavori concordati sulle strade di accesso supplementari e ponti come illustrati nel contratto di cui al paragrafo 1 dell'Articolo 1 del presente Accordo o in qualsiasi Accordo pertinente tra l'Italia e l'Agenzia.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art7 · fonte su Normattiva