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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1928, numero 1816, recante modificazioni al Codice di commercio in materia di privilegi marittimi ed ipoteca navale, con le seguenti modificazioni:

[8]All'art. 4, aggiungere in fine:

[9]«Tuttavia le disposizioni del n. 4 del presente articolo andranno in vigore solo coll'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles in data 10 aprile 1926, sui privilegi e le ipoteche marittime.

[10]«L'entrata in vigore sara' accertata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e con quello per le comunicazioni».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 31 dicembre 1928 - Anno VII

[13]VITTORIO EMANUELE.

[14]Ciano - Rocco.

[15]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-31;3055~art1 · fonte del testo