[1]Articolo XVIII
[2]La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi multilaterali o bilaterali sul diritto d'autore che sono o possano essere messi in vigore fra due o piu' repubbliche americane, ma esclusivamente fra di loro. In caso di divergenze sia fra le disposizioni di dette convenzioni o accordi e le disposizioni della presente Convenzione, o fra le disposizioni di detta Convenzione e quelle di una nuova convenzione o accordo che sia stabilito fra due o piu' repubbliche americane dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, prevarra' fra le parti la convenzione o l'accordo stabilito piu' recentemente. Non sono pregiudicati i diritti acquisiti su un'opera, in virtu' di convenzioni o accordi in vigore in uno qualsiasi degli Stati contraenti anteriormente alla data della entrata in vigore della presente Convenzione in tale Stato.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
