[1]Articolo XVIII

[2]La presente Convenzione non inficia le convenzioni o accordi multilaterali o bilaterali sul diritto d'autore che sono o possano essere messi in vigore fra due o piu' repubbliche americane, ma esclusivamente fra di loro. In caso di divergenze sia fra le disposizioni di dette convenzioni o accordi e le disposizioni della presente Convenzione, o fra le disposizioni di detta Convenzione e quelle di una nuova convenzione o accordo che sia stabilito fra due o piu' repubbliche americane dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, prevarra' fra le parti la convenzione o l'accordo stabilito piu' recentemente. Non sono pregiudicati i diritti acquisiti su un'opera, in virtu' di convenzioni o accordi in vigore in uno qualsiasi degli Stati contraenti anteriormente alla data della entrata in vigore della presente Convenzione in tale Stato.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artxviii · fonte su Normattiva