Le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle di ogni Convenzione bilaterale, della quale gli Stati contraenti sono Parti o lo diverranno in futuro, che contenga norme relative alle stesse materie, salvo che non sia diversamente convenuto tra le Parti di dette Convenzioni. La presente Convenzione non avra' alcun effetto sull'applicazione di altre Convenzioni multilaterali, delle quali uno o piu' Stati contraenti sono Parti o possono divenirlo in futuro, che contengano norme relative alle stesse materie.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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