[1]Articolo XVII

[2]1. La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche ne' l'appartenenza all'Unione creata con tale Convenzione. 2. In vista dell'applicazione del precedente paragrafo, viene allegata una dichiarazione al presente articolo. Tale dichiarazione e' parte integrante della presente Convenzione per gli Stati legati dalla Convenzione di Berna al 1 gennaio 1951 o che vi hanno aderito successivamente. La firma della presente Convenzione da parte dei suddetti Stati vale anche quale firma della dichiarazione; ogni ratifica o accettazione della presente Convenzione, ogni adesione ad essa da parte di detti Stati comportera' anche la ratifica, l'accettazione e l'adesione alla dichiarazione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;306~artxvii · fonte su Normattiva