Art. 16 (Protocollo)
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del dodicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
