1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del dodicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno, accetteranno, approveranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del dodicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, il Protocollo entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;306~protocollo-art16 · fonte su Normattiva