Art. 17 (Protocollo)
1. Il presente Protocollo restera' in vigore sino alla scadenza dell'Accordo. 2. Ogni Parte contraente puo' denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Direttore Generale dell'INTELSAT. La denuncia prendera' effetto sei mesi dopo la data in cui questa sara' stata ricevuta dal Direttore Generale dell'INTELSAT. 3. Il ritiro di una Parte dell'INTELSAT, in base alle disposizioni dell'articolo XVI dell'Accordo, comportera' la denuncia del presente Protocollo da parte di tale Stato.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
