Art. 8 (Protocollo)
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrera' in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Testo vigente dal 31 dicembre 1994
