Art. 15 (Protocollo)
1. Ogni Parte dell'INTELSAT, nel momento in cui deposita i propri strumenti di ratifica, d'accettazione, di approvazione o di adesione, puo' esprimere riserve su una qualsiasi delle disposizioni del presente Protocollo. Tali riserve possono essere ritirate in ogni momento mediante una dichiarazione a tale scopo indirizzata al Direttore Generale dell'INTELSAT. Salvo il caso in cui la dichiarazione non disponga altrimenti, il ritiro della riserva acquista efficacia dal momento in cui il Direttore Generale riceve detta dichiarazione.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
