Art. 18 (Accordo)
[1]presente Accordo ha la durata di due anni dalla data di entrata in vigore e sara' rinnovato per tacita riconduzione per successivi periodi di due anni, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza. Fatto a Roma il giorno 9 dicembre 1987, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e spagnola ambedue i testi facenti ugualmente fede.
[2]Per il governo della Per il Governo della REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ARGENTINA
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]Visto, il Ministro degli affari esteri DE MICHELIS
Testo vigente dal 4 settembre 1989
