[1]Art. XI Il presente Accordo avra' una durata di tre anni. Si rinnovera' automaticamente per periodi uguali a meno che una delle Parti non manifesti all'altra la volonta' di denunciare l'Accordo con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data in cui si desidera dargli fine. Il presente termine non influenzera' i programmi ed i progetti in corso di esecuzione, a meno che le Parti contraenti non stabiliscano il contrario. Fatto a Roma il 18 Aprile 1991, in due esemplari originali in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL CILE

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artxi · fonte su Normattiva