Stato contraente potra', all'atto della firma, della ratifica prevista all'articolo 8 o dell'adesione, dichiarare che i suoi funzionari di stato civile non procederanno ad aggiornamenti:

  • a)non previsti dalla sua legislazione interna oppure
  • b)il cui contenuto e' contrario al suo ordine pubblico.

Testo vigente dal 19 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;306~convenzione-art11 · fonte su Normattiva