e Vice-Presidente del Consiglio

  • 1)Il Consiglio, elegge per ogni annata caffearia un Presidente, nonche' un primo, un secondo ed un terzo Vice-Presidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
  • 2)Come regola generale, il Presidente ed il primo Vice-Presidente sono entrambi eletti tra i rappresentanti dei Membri esportatori o tra quelli dei Membri importatori, ed il secondo ed il terzo Vice- Presidente tra i rappresentanti dell'altra categoria. Tale ripartizione si alterna dall'una all'altra annata caffearia.
  • 3)Ne' il Presidente ne' il Vice-Presidente facente funzione di Presidente hanno diritto di voto. In questo caso, il loro supplente esercita il diritto di voto del paese Membro.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art11 · fonte su Normattiva