e funzioni del Consiglio
- 1)Il Consiglio, investito di tutti i poteri espressamente conferiti dal presente Accordo, dispone dei poteri ed esercita le funzioni necessarie per l'esecuzione delle disposizioni del presente Accordo.
- 2)Il Consiglio istituisce un Comitato di verifica dei poteri incaricato di esaminare le notifiche scritte fatte al Presidente riguardo alle disposizioni del paragrafo 2) dell'Articolo 9, del paragrafo 3) dell'Articolo 12 e del paragrafo 2) dell'Articolo 14. Il Comitato di verifica dei poteri fa rapporto al Consiglio riguardo ai suoi lavori.
- 3)Oltre al Comitato di verifica dei poteri, il Consiglio puo' istituire ogni comitato o gruppo di lavoro che ritiene necessario.
- 4)Il Consiglio stabilisce, a maggioranza ripartita dei due terzi, i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente Accordo e conformi alle sue disposizioni, e in particolare il proprio regolamento interno ed i regolamenti applicabili alla gestione finanziaria dell'Organizzazione ed al suo personale. Il Consiglio puo' contemplare nel suo regolamento interno una procedura che gli consenta di prendere, senza riunirsi, decisioni su questioni determi- nate.
- 5)Il Consiglio provvede inoltre al sistematico aggiornamento della documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente Accordo, e di ogni altra documentazione che esso giudichi opportuna.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
