del Consiglio

  • 1)Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice dei voti, salvo diversamente disposto dal presente Accordo.
  • 2)La procedura in appresso si applica ad ogni decisione che il Consiglio, ai sensi del presente Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi:
  • a)Se la proposta non ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei Membri presenti ed a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;
  • b)se, al secondo scrutinio, la proposta non ottiene ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei Membri presenti ed a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;
  • c)se nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottiene la maggioranza ripartita dei due terzi dei, per effetto del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
  • d)se il Consiglio non rimette una proposta in votazione, essa e' considerata respinta.
  • 3)I Membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il Consiglio adotta in applicazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art15 · fonte su Normattiva