di votazione del Consiglio
- 1)Ciascun Membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti e non e' autorizzato a frazionarli. Tuttavia, puo' disporre differentemente dei voti ad esso conferiti per procura, in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2) del presente articolo.
- 2)Ogni Membro esportatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore puo' autorizzare qualsiasi altro Membro importatore a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto ad una o piu' sedute del Consiglio. In tal caso non si applica il limite di cui al paragrafo 7) dell'Articolo 13.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
