con altre organizzazioni

  • 1)Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune per avere consultazioni e collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le sue istituzioni specializzate, come pure con altre organizzazioni intergovernative appropriate. Esso utilizza pienamente i meccanismi del Fondo comune dei prodotti di base. Tra queste disposizioni possono rientrare le misure di ordine finanziario che il Consiglio riterra' opportune per conseguire gli scopi del presente Accordo. Tuttavia, per quanto concerne l'attuazione di ogni progetto nel quadro di queste misure, l'Organizzazione non assume alcun obbligo finanziario, neanche a titolo di garanzie fornite da Membri o da altri enti. Nessun Membro puo' assumere responsabilita', per via della sua appartenenza all'Organizzazione, riguardo a somme di denaro prese in prestito o a prestiti concessi da ogni altro Membro o ente nell'ambito di tali progetti.
  • 2)Quando cio' e' possibile, l'Organizzazione puo' raccogliere presso i paesi Membri, i paesi non membri e le agenzie donatrici ed altre agenzie, informazioni su progetti e programmi di sviluppo incentrati sul settore caffeario. Se del caso e con l'accordo delle parti in causa, l'Organizzazione puo' porre queste informazioni a disposizione di tali altre organizzazioni e dei Membri.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art16 · fonte su Normattiva