' finanziarie

  • 1)L'Organizzazione, funzionante nel modo indicato nel paragrafo 3) dell'articolo 7, non e' abilitata a stipulare qualunque obbligo che non rientri nella sfera di applicazione del presente Accordo e non puo' essere considerata come essendo stata autorizzata a farlo dai Membri; in particolare, essa non e' qualificata a prendere del denaro in prestito. Nell'esercizio della sua facolta' di stipulare contratti, l'Organizzazione inserira' nei suoi contratti le condizioni del presente Articolo in modo da portare alla conoscenza delle altre parti interessate; tuttavia se queste condizioni non vengono inserite, non per questo il contratto sara' inficiato di nullita' ne' si riterra' che l'Organizzazione ha prevaricato i poteri che le sono conferiti.
  • 2)La responsabilita' finanziaria di un Membro si limita ai suoi obblighi relativi alle quote espressamente previsti nel presente Accordo. Le parti terze che trattano con l'Organizzazione sono tenute ad essere a conoscenza delle norme del presente Accordo relative alle responsabilita' finanziarie dei Membri.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art24 · fonte su Normattiva