1. L'Organizzazione puo' prendere a prestito sui mercati finanziati internazionali le risorse necessarie all'espletamento dei suoi compiti. 2. L'Organizzazione puo' emettere prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, ovvero, in mancanza di tale legislazione, con raccordo della Parte contraente. 3. Il regolamento finanziario fissa le procedure secondo le quali l'Organizzazione contrae e rimborsa i prestiti. 4. In ciascun bilancio preventivo e in ciascun piano finanziario quinquennale e' indicato l'importo massimo dei prestiti che l'Organizzazione puo' assumere nel corso degli anni oggetto di tale bilancio e di tale piano finanziario quinquennale. 5. Per le questioni previste dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorita' competenti delle Parti contraenti o con le loro banche di emissione.
Testo vigente dal 12 aprile 2008
