e collaborazione con il settore privato

  • 1)L'Organizzazione rimane in stretto collegamento con le organizzazioni non governative appropriate preposte al commercio internazionale del caffe' e con esperti in materia di caffe'.
  • 2)I Membri impostano l'azione che essi espletano nell'ambito del presente Accordo in modo da rispettare le strutture della professione e da evitare le pratiche di vendita discriminatoria. Nell'esercizio di tale azione, essi terranno debitamente conto degli interessi legittimi del settore caffeario.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art34 · fonte su Normattiva