e succedanei

  • 1)I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffe' ai fini della loro vendita in commercio sotto la denominazione di caffe'. I membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffe' verde come materia prima di base.
  • 2)Il Consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese Membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Articolo.
  • 3)Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente Articolo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art33 · fonte su Normattiva