e succedanei
- 1)I Membri si astengono dal mantenere in vigore qualsiasi regolamentazione che stabilisca che altri prodotti possono essere mescolati, trattati o lavorati con caffe' ai fini della loro vendita in commercio sotto la denominazione di caffe'. I membri si sforzano di vietare la pubblicita' e la vendita, sotto la denominazione di caffe', di prodotti contenenti meno dell'equivalente del 90% di caffe' verde come materia prima di base.
- 2)Il Consiglio ha facolta' di chiedere ad un paese Membro di adottare le misure atte ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Articolo.
- 3)Il Direttore esecutivo presenta periodicamente al Consiglio una relazione sul modo in cui vengono osservate le disposizioni del presente Articolo.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
