- 1)Il governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate puo' aderire al presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.
- 2)Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
