• 1)Il governo di ogni Stato Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membro di una delle sue istituzioni specializzate puo' aderire al presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio.
  • 2)Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'adesione ha effetto al momento del deposito dello strumento.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art41 · fonte su Normattiva