dei conti in caso di recesso e di esclusione

  • 1)In caso di recesso o di esclusione di un Membro, il Consiglio procede se del caso alla liquidazione dei conti. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da tale Membro, il quale e' d'altra parte tenuto a corrispondere le somme di cui risulti debitore verso l'Organizzazione alla data effettiva del recesso o dell'esclusione; tuttavia, qualora si tratti di una Parte contraente che non possa accettare un emendamento e che, di conseguenza, cessa di essere Parte dell'Accordo in virtu' del paragrafo 2) dell'Articolo 48, il Consiglio puo' liquidare i conti nel modo che lo riterra' piu' equo.
  • 2)Il Membro che ha cessato di far parte del presente Accordo non ha diritto a nessuna quota del ricavo della liquidazione o degli altri averi dell'Organizzazione; ad esso non puo' nemmeno essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al momento della cessazione dell'Accordo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art46 · fonte su Normattiva