Ove il Consiglio ritenga che un Membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e sia inoltre d'avviso che tale inadempienza intralci seriamente il funzionamento dell'Accordo, esso puo', a maggioranza ripartita dei due terzi, escludere tale Membro dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente questa decisione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Novanta giorni dopo la decisione del Consiglio, tale Membro cessa di far parte dell'Organizzazione internazionale del Caffe' e, qualora sia Parte contraente, di essere Parte dell'Accordo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art45 · fonte su Normattiva