[1]Liquidazione dei conti

[2]1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo.

[3]2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore in dollari USA riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo puo' essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.".

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art32 · fonte su Normattiva