supplementari e transitorie

  • 1)Il presente Accordo va inteso come continuazione dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffe' cosi' come e' stato prorogato. 2. Per facilitare l'applicazione ininterrotta dell'Accordo internazionale del 1983 sul Caffe':
  • a)tutte le misure adottate in virtu' del prorogato Accordo internazionale del 1983 sul Caffe', che siano in vigore al 30 settembre 1994 e di cui non venga specificata la data di scadenza, rimangono in vigore, a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente Accordo;
  • b)tutte le decisioni che il Consiglio dovra' adottare nel corso dell'annata caffearia 1993-1994 per essere applicate nel corso dell'annata caffearia 1994-1995 verranno prese nel corso dell'annata caffearia 1993-1994; esse saranno applicate a titolo provvisorio come se l'Accordo fosse gia' entrato in vigore.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;306~art49 · fonte su Normattiva