ed immunita'
- 1)L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili nonche' di stare in giudizio.
- 2)Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi Membri durante i soggiorni che l'esercizio delle loro funzioni li porta ad effettuare nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di sede concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel seguito denominato Governo ospite) e l'Organizzazione in data 28 maggio 1969.
- 3)L'Accordo di Sede di cui al paragrafo 2) del presente Articolo e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso puo' estinguersi:
- a)per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
- b)nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori del territorio del Governo ospite; oppure
- c)qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
- 4)L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Membri, degli accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio in materia di privilegi e di immunita', che potrebbero dimostrarsi necessari per il buon funzionamento del presente Accordo.
- 5)I governi dei paesi Membri, diversi dal Governo ospite, concedono all'Organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie e di cambio, il regime dei conti bancari ed il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore per le Istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
