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Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore. Le iscrizioni, le certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge potranno essere richiesti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma precedente. Nel predetto regolamento saranno previste le modalita' per la progressiva acquisizione dei dati relativi agli atti di cui all'articolo 4, a partire dal 1 gennaio 1950 fino alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.
Testo in vigore dal 16 giugno 1981 al 17 ottobre 1991
