Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:

  • 1)testamenti pubblici;
  • 2)testamenti segreti;
  • 3)testamenti speciali;
  • 4)testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
  • 5)verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
  • 6)ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonche' revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~art4 · fonte su Normattiva