Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:
- 1)testamenti pubblici;
- 2)testamenti segreti;
- 3)testamenti speciali;
- 4)testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
- 5)verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
- 6)ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonche' revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
