1. Dovranno formare oggetto di iscrizione in uno Stato contraente:

  • a)i testamenti redatti con atto autentico da un notaio, da una autorita' pubblica o da qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, nonche' gli altri testamenti che hanno formato oggetto di un atto ufficiale di deposito presso una di dette autorita' o persone qualificate a riceverli in deposito;
  • b)i testamenti olografi che, ove sia consentito dalla legislazione di detto Stato, siano stati depositati presso un notaio, una pubblica autorita' o presso qualsiasi persona autorizzata a questo scopo dalla legge di detto Stato, senza che sia stato redatto un atto ufficiale di deposito. Il testatore potra' opporsi all'iscrizione se la legislazione di tale Stato non lo vieta. 2. Dovranno altresi' essere iscritti se rivestono una forma che, secondo il paragrafo precedente, richieda l'iscrizione, il ritiro, la revoca e le altre modifiche dei testamenti iscritti in conformita' di questo articolo. 3. Ciascuno Stato contraente potra' non applicare le disposizioni di questo articolo per i testamenti depositati presso autorita' militari.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~convenzione-art4 · fonte su Normattiva