[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

[3]CONVENZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE DEI TESTAMENTI

[4]Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di realizzare una piu' stretta collaborazione tra i suoi membri; Desiderando istituire un sistema che permetta ai testatori di far registrare il loro testamento al fine di ridurre, da una parte, i rischi che quest'ultimo sia ignorato o conosciuto tardivamente e dall'altra di facilitare dopo la morte del testatore il rinvenimento di tale testamento; Convinti che un tale sistema faciliterebbe soprattutto il rinvenimento di testamenti redatti all'estero, Hanno convenuto quanto segue:

[6]Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare, secondo le disposizioni della presente Convenzione, un sistema di registrazione dei testamenti, tale da facilitare il rinvenimento del testamento dopo la morte del testatore.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~convenzione-art1 · fonte su Normattiva