Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituira' o designera' uno o piu' organismi incaricati delle iscrizioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 8.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~convenzione-art2 · fonte su Normattiva