Art. 2 (Convenzione)
Per l'applicazione della presente Convenzione, ciascuno Stato contraente istituira' o designera' uno o piu' organismi incaricati delle iscrizioni previste dalla Convenzione e con il compito di rispondere alle richieste di informazioni presentate in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 8.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
