Art. 16 (Convenzione)
1. La presente Convenzione restera' in vigore senza limite di tempo. 2. Ciascuno Stato contraente potra', per quanto lo concerne, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data delia ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
