Art. 33 (Convenzione)
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di tempo. 2. Ciascuna Parte contraente potra', per quanto la concerne, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
