Art. 17 (Convenzione)
[1]Segretario generale del Consjglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e agli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:
- a)ogni firma;
- b)ogni deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 12;
- d)ogni notifica ricevuta in applicazione delle di~sposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 e d~i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14;
- e)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia avra' effetto.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 16 giugno 1981
