[1]Segretario generale del Consjglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e agli Stati che abbiano aderito alla presente Convenzione:

  • a)ogni firma;
  • b)ogni deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' all'articolo 12;
  • d)ogni notifica ricevuta in applicazione delle di~sposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 3 e d~i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14;
  • e)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 16 e la data in cui la denuncia avra' effetto.

[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]FATTO a Basilea, il 16 maggio 1972, in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

[4](Seguono le firme).

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~convenzione-art17 · fonte su Normattiva