[1]del comitato esecutivo

[2]1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3. 2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro puo' dare ad un altro candidato i voti di cui e' autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11, paragrafo 2. 3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art16 · fonte su Normattiva