[1]di votazione del Consiglio

[2]1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro puo' dividere i suoi voti. Un membro non e' tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui e' autorizzato a disporre in virtu' del paragrafo 2. 2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio ogni membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio: in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4. 3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro. 4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine" oppure "flavour") non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art11 · fonte su Normattiva