[1]e pubblicazione dei conti
[2]1. Entro il piu' breve termine, e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio e del consuntivo di chiusura di detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui all'articolo 22, paragrafo I. La verifica viene effettuata da un revisione dei conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Le condizioni di assunzione del revisore dei conti indipendente di provata competenza, nonche' gli intendimenti e gli scopi della verifica, vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto ed il consuntivo verificati dell'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva. 3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo cosi' verificato.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
