[1]finanziarie
[2]1. Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo, vengono tenuti due conti: il conto amministrativo e il conto della scorta stabilizzatrice. 2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente accordo, eccettuate quelle derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice costituita in conformita' dell'articolo 30, vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come, indicato all'articolo 23. Se un membro chiede dei servizi particolari, il Consiglio puo' nondimeno sollecitarne il pagamento. 3. Le spese derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma dell'articolo 33 sono imputate sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate all'articolo 33 possa essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice. 4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao. 5. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il comitato esecutivo e presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
