[1]complementari per difendere il prezzo minimo e il prezzo massimo

[2]1. Una volta che sia stata interamente utilizzata la capacita' iniziale di 250.000 tonnellate, se il dispositivo della scorta stabilizzatrice costituita conformemente al presente accordo risulti insufficiente per mantenere il prezzo del cacao in grani tra il prezzo minimo e il prezzo massimo previsti dal presente accordo, il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, misure complementari. 2. Il Consiglio stabilisce delle norme per l'applicazione delle misure complementari di cui al paragrafo I.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art40 · fonte su Normattiva