[1]di organizzazioni intergovernative

[2]1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a "governi" vale anche per la C Comunita' economica europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma o di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, per il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative. 2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. 3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.

Testo vigente dal 27 giugno 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-02;307~art4 · fonte su Normattiva